Divisione ereditaria
Beni ereditari, e prova, nella petizione di eredità
Federico Spotti
SINTESI a) La petizione di eredità è un'azione di condanna, con finalità recuperatoria Il suo contenuto tipico è costituito dall'accertamento della qualità di erede, in capo al soggetto che la esercita. La restituzione dei beni discende, poi, logicamente, dall'esito favorevole di tale accertamento. Si ritiene, infatti, che il riconoscimento della qualità di erede, in capo all'attore, abbia funzione strumentale rispetto all'ottenimento dei beni ereditari e che, quindi, la natura dell'azione sia prevalentemente recuperatoria. b) Nel giudizio di petizione ereditaria, l'attore deve provare i fatti che costituiscono fondamento del suo diritto In primo luogo, il petitor deve dimostrare che, ricorrendone tutti gli elementi, si è perfezionata una fattispecie successoria, in virtù della quale egli è subentrato nel complesso dei rapporti giuridici che facevano capo al de cuius. In altre parole, deve provare la morte del proprio dante causa e la propria qualità di erede, legittimo o testamentario. In secondo luogo, deve fornire la prova del possesso, da parte del convenuto, dei beni reclamati. Infine, il petitor ha l'onere di provare l'appartenenza all'asse ereditario dei beni di cui chiede la restituzione. c) I beni reclamati con la petizione di eredità devono essere specificati nella domanda, o, comunque, prima della pronuncia La sentenza di condanna alla restituzione dell'eredità, senza la specificazione dei beni ereditari, non sarebbe suscettibile di esecuzione forzata, poiché i singoli beni non risulterebbero sufficientemente determinati dall'appartenenza al complesso. L'azione rivolta genericamente alla restituzione dell'eredità dovrebbe, al più, considerarsi un'azione di mero accertamento. d) L'hereditatis petitio consente al coerede di rivendicare solo una quota astratta dell'eredità, ma per renderla concreta è necessaria la divisione (contrattuale o giudiziale) L'azione di divisione si caratterizza proprio per essere diretta a trasformare il diritto ad una quota ideale del patrimonio ereditario in diritto di proprietà esclusiva su una porzione corrispondente. Si differenzia, dunque, dalla petizione di eredità, essenzialmente, per l'oggetto.