La Corte di Cassazione, con la sentenza 21 settembre 2011, n. 19204, ritiene prescrivibile in dieci anni il diritto dell'acquirente al risarcimento del danno per vendita di un immobile privo di abitabilità, così cassando la sentenza d'appello che riteneva imprescrittibile (perché indisponibile) tale diritto. In realtà il diritto all'agibilità non è indisponibile, inteso come non negoziabile, in quanto un immobile privo del certificato di agibilità, e finanche dei presupposti per il suo rilascio, è sempre commerciabile, come più volte ribadito dalla Suprema Corte; è vietato soltanto il suo utilizzo. Pertanto la tutela di chi ha acquistato un immobile privo dell'agibilità (ritenendo in buona fede che ne fosse dotato) passa solo attraverso la risoluzione del contratto, il risarcimento del danno o l'indennizzo, escludendosi la nullità del contratto.