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Prove
Condizioni dell'efficacia probatoria dell'indagine dattiloscopica - Il commento
di Alessio Scarcella
La Prima Sezione penale della Corte di cassazione si occupa, nella sentenza in commento, della questione inerente la valutazione dell'efficacia probatoria dell'indagine dattiloscopica. Il tema, conosciuto da tempo nella dottrina processualpenalistica e analizzato più volte in giurisprudenza, presenta, nel caso in esame, degli elementi di novità, avendo infatti la Corte di legittimità focalizzato, stavolta, l'attenzione sull'aspetto della correttezza dei metodi di rilevazione delle impronte digitali e dell'accertamento scientifico. Fino ad oggi, infatti, l'orientamento giurisprudenziale, superata la tradizionale distinzione tra la prova rappresentativa e quella critica - nel passato operata al fine di una attribuzione di un maggiore o minore valore processuale a seconda che si prescegliesse l'una piuttosto che all'altra -, era orientato, pressoché graniticamente, nel senso di ritenere che la verifica dattiloscopica sia dotata di piena efficacia probatoria senza bisogno di elementi sussidiari di conferma, purché sia individuata la sussistenza di almeno 16 punti caratteristici uguali. La decisione in commento, invece, assume una posizione diversa, vicina alle decisioni degli anni sessanta, ritenendo come non sia possibile riconoscere alcun automatismo "probatorio" al raggiungimento di un numero di punti di corrispondenza, in quanto ciò che rileva, ai fini dell'efficacia probatoria (quale prova o indizio) delle risultanze dell'indagine dattiloscopica, è l'assenza di qualsiasi dubbio sulla correttezza dei metodi di rilevazione e di accertamento scientifico. Un importante passo avanti (ma imposto dal passato), dunque, verso il riconoscimento della piena "scientificità" della prova dattiloscopica.