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E' SUFFICIENTE UNA VALUTAZIONE IMPLICITA SULLA CONGRUITA' DELL'ASSEGNO DI DIVORZIO IN UNICA SOLUZIONE? - IL COMMENTO
di Vincenzo Carbone
Dal mero accordo pattizio fra le parti al controllo giudiziale di equità sull'assegno di divorzio in unica soluzione
Il testo originario dell'art. 5 comma 4 della l.1 dicembre 1970 n. 898 aveva introdotto, insieme al divorzio, il principio che solo, su accordo delle parti, la corresponsione dell'assegno di divorzio possa avvenire in unica soluzione. La norma non era stata modificata in occasione della prima riforma che aveva disciplinato la revisione dell'assegno periodico (l. 1 agosto 1978 n. 436), ma fu interessata dalla seconda riforma avvenuta con l. 6 marzo 1987 n. 74. L'art. 10 nel novellare il comma 4 dell'art. 5 con quattro nuovi commi introdusse l'attuale comma 8 dell'art. 5 del seguente tenore: «su accordo delle parti la corresponsione può avvenire in unica soluzione, ove questa sia ritenuta equa dal tribunale. Ne consegue che solo a seguito di una ponderata valutazione giudiziale, di una sorta di «omologazione» dell'accordo tra gli ex-coniugi, scatta la successiva preclusione in base alla quale «non può essere riproposta alcuna successiva domanda di ordine economico».
In altri termini dopo la riforma del 1987 non è più sufficiente l'accordo delle parti, in quanto le stesse, una volta raggiunta una soluzione pattizia, devono sottoporla al vaglio del tribunale, ai fini di un giudizio di convenienza e di tutela del...