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Rassegna della Cassazione
Festività infrasettimanali
In merito alle festività infrasettimanali va evidenziato che la legge (art. 2, legge n. 260 del 1949 e successive modifiche) pone il principio del diritto al non lavoro senza perdita della retribuzione, ma non pone anche espliciti divieti di lavoro, come avviene per esempio in tema di lavoro domenicale (salvo ovviamente le previste eccezioni), ovvero in tema di lavoro straordinario.
Ne consegue che il lavoro nelle festività infrasettimanali può qualificarsi come non previsto, ma non come vietato; ne consegue ulteriormente che la prestazione non può essere imposta dal datore di lavoro, ma deve essere concordata (eventualmente anche tramite contrattazione collettiva, essendo indisponibile il diritto alla maggiore retribuzione, ma non il diritto al non lavoro), nel qual caso il lavoratore avrà diritto ad una ulteriore quota della retribuzione corrispondente al maggior orario prestato, con le maggiorazioni previste dalla contrattazione collettiva.
Nell'ipotesi, infine, di rifiuto del lavoratore alla richiesta prestazione di lavoro nella giornata festiva, non vi potrà essere alcuna decurtazione della normale retribuzione.