A partire dal 28 aprile 2009 il regime dell'«IVA differita» può essere applicato anche alle vendite o prestazioni di servizi effettuate nei confronti di cessionari o committenti che agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione. Secondo tale principio, l'imposta diviene esigibile dal momento del pagamento del corrispettivo. Si presentano le regole operative previste in materia alla luce di alcune esemplificazioni pratiche.