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Il reato a tutela della vigilanza
Il rifiuto di notizie agli Ispettori del lavoro
di Pierluigi Rausei - Direttore della Direzione provinciale del lavoro di Macerata - Docente di Diritto sanzionatorio del lavoro
Il personale ispettivo del Ministero del lavoro, di cui all'art. 6 del D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124, in sede di accesso ispettivo ha la facoltà di interrogare liberamente, oltre che i datori di lavoro anche tutto il personale direttivo, amministrativo e operaio delle aziende, e, più in generale, quanti siano ritenuti comunque in grado, per il loro ufficio, di dare informazioni utili agli effetti della vigilanza, anche in forza dell'art. 4 della legge 22 luglio 1961, n. 628. Peraltro, a fronte dell'omesso riscontro alle notizie richieste dagli Ispettori del lavoro, l'art. 4, comma 7, della legge n. 628/1961 introduce un'ipotesi di reato che tale è rimasta nonostante l'intervenuta depenalizzazione.