LA TRANSLATIO IUDICII TRA GIURISDIZIONI NEL NUOVO ART. 59 DELLA LEGGE DI RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE
di Claudio Consolo
La soluzione cui sono pervenute la Corte di Cassazione (per prima, Sez. Un., sent. n. 1109/2007) e la Consulta (subito dopo, sent. n. 77/2007), in sostanza (non certo nei percorsi e nella forma) viribus unitis, è stata recepita dal legislatore del 2009, che ha espressamente disciplinato la translatio iudicii anche nei rapporti tra giudici ordinari e giudici speciali (nulla evidentemente viene detto per il caso di giurisdizione internazionale).La nuova disciplina dettata al riguardo dalla recentissima riforma al suo art. 59 è destinata a creare alcuni problemi interpretativi e soprattutto applicativi (dovuti anche all'utilizzo di un lessico non sempre appropriato ed in alcuni casi fuorviante), specie se non si comprende bene che è lo stesso rapporto processuale che può proseguire, senza più barriere alla "comunicabilità intergiurisdizionale".