Il D.L. n. 70/2011 c.d. "Decreto Sviluppo" del 13 maggio 2011 convertito in legge 12 luglio 2011 n. 106, con l'art. 7 comma 2 lett. da dd) a gg) riproponendo una misura ormai considerabile a regime, la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni, presenta novità interessanti in relazione a nuovi soggetti interessati, estendendo tale possibilità alle società di capitali i cui beni, per il periodo di applicazione delle disposizioni ex artt. 5 e 7, legge n. 488/2001, sono stai oggetto di misure cautelari e che all'esito del giudizio ne hanno riacquistato la piena titolarità. Ulteriore novità riguarda il versamento ed il "recupero" dell'imposta sostitutiva nel caso in cui il contribuente abbia precedentemente rivalutato i medesimi beni. Le novità in esame sono state confermate ed esplicate nella circolare dell'Agenzia delle Entrate del 24 ottobre 2011 n. 47/E. Tale nuova rivalutazione consente di rideterminare il costo o il valore fiscale alla data del 1° luglio 2011. Ciò permetterà a tali soggetti di affrancare in tutto o in parte le eventuali plusvalenze scaturenti a seguito dell'atto di cessione a titolo oneroso di partecipazioni non quotate e dei terreni. Ai fini operativi occorrerà predisporre entro il 30 giugno 2012 una perizia giurata e dare luogo al pagamento, in caso di partecipazioni non qualificate del 2% o se qualificate o per i terreni del 4%. Il pagamento potrà avvenire o in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2012 o in tre rate annuali maggiorate del 3%.