Rivista - Sintesi articolo
Ipsoa - Diritto del Turismo, Trimestrale di analisi, giurisprudenza e documentazione - Diritto del Turismo, Trimestrale di analisi, giurisprudenza e documentazione
Contratto di viaggio
La tipizzazione della «finalità turistica» tra presupposizione e criteri di ripartizione del rischio - Il Commento
di Valentina Corona
La Corte di Cassazione torna ad occuparsi della definizione della causa concreta del contratto di viaggio in relazione all'ipotesi in cui circostanze sopravvenute imprevedibili e non imputabili non siano tali da compromettere la possibilità di eseguire la prestazione ma tali da determinare un'impossibilità di utilizzazione della stessa. Nel richiamare la disciplina prevista dall'art. 91 Codice del Consumo, la S.C. individua in capo al tour operator uno specifico obbligo di predisporre soluzioni alternative, idonee a realizzare l'interesse del consumatore al raggiungimento dello scopo di piacere, offrendo una ricostruzione non del tutto convincente, che spazia da una definizione discutibile di prestazione, per poi coinvolgere istituti particolarmente problematici come la presupposizione e i criteri di ripartizione del rischio contrattuale.
VOTA  
. . . . .

Vuoi acquistare il testo completo di questo articolo?

Scarica subito il documento a € 6,00

Articoli Collegati

Copertina
di Paola Quarticelli
I Contratti N.3/2012
Copertina
di Cesare Vaccà
I Contratti N.6/2010
Copertina
di Alessandro Galati
I Contratti N.3/2009
Copertina
di Adele Marino
Diritto del Turismo, Trimestrale di analisi, giurisprudenza e documentazione N.2/2008