L'Autore muove da due sentenze pubblicate lo stesso giorno 16 settembre 2011 dalla Quinta Sezione del Consiglio di Stato per analizzare - alla luce dei contrapposti orientamenti giurisprudenziali sul punto, dei quali le due contestuali decisioni qui rassegnate sono un significativo indice - lo stato attuale del vivace dibattito circa la sussistenza d'una discrezionalità in capo alla stazione appaltante per la valutazione della "gravità" della violazione contributiva e previdenziale, che emerge dal documento unico di regolarità contributiva.
Dopo l'esposizione dei punti che pur accomunano le due distinte correnti di pensiero e delle principali argomentazioni sottese a ciascuna di esse, lo scritto trae sintesi a favore della sussistenza di una facoltà di valutazione, in capo all'Amministrazione appaltante, delle risultanze del DURC. Questo, tanto facendo riferimento agli orientamenti giurisprudenziali emersi anche nelle settimane successive alle due sentenze annotate, quanto con argomentazioni di teoria generale, che traggono spunto da obiter dicta del Giudice amministrativo relativi ai rapporti tra la previsione codicistica del 2006 ed il D.L. n. 210/2002, che ha introdotto questo istitutivo certificativo.