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Riforme
Le novità della legge di stabilità
di Claudio Vivani , Roberto Secondo , Alessandro Pagano

Nei due commenti gli Autori prendono in esame le novità di rilievo introdotte dalla L. 12 novembre 2011, n. 183, cd. Legge di stabilità.

L'art. 4 integra in modo significativo la disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica recentemente introdotta dall'art. 4 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, come convertito dalla L. 14 settembre 2011, n. 148. Ne risulta una nuova disciplina generale, in parte riproduttiva quella di cui all'art. 23-bis della L. 6 agosto 2008 n. 133 e del relativo regolamento di attuazione D.P.R. 7 settembre 2010 n. 168, ma caratterizzata da novità estremamente significative, tali da mutare sensibilmente l'impostazione di fondo che le pubbliche amministrazioni locali dovranno imprimere all'organizzazione dei servizi in oggetto. Tale nuova disciplina apre una stagione di dismissioni, di liberalizzazioni e comunque di aperture alla concorrenza che assume grande importanza, anche alla luce della difficile congiuntura economica e finanziaria, sia a livello generale, sia a livello nazionale e locale, cui la (attesa) novella intende fare fronte con una prima serie di misure, che presto saranno seguite da ulteriori interventi. La corretta interpretazione e applicazione delle nuove regole sarà dunque essenziale, tanto per gli enti pubblici quanto per gli operatori economici. Il commento si concentra su uno dei profili di più significativa novità: il rapporto fra le previsioni in materia di liberalizzazioni e quelle che prevedono l'attribuzione di diritti di esclusiva.

Gli articoli oggetto del secondo commento esprimono, in sintesi, le complessive coordinate fondamentali della legge di stabilità, evidenziando come la ricerca legislativa sia tesa, da un lato, a diminuire il debito pubblico con le dismissioni (artt. 6 e 7), dall'altro, ad incentivare l'imprenditorialità attraverso norme di varia portata fra le quali si segnalano quelle che perseguono la semplificazione dei rapporti fra le imprese e le pubbliche amministrazioni (artt. 13, 14 e 15).

In questo contesto, fortemente caratterizzante la volontà di alleggerire lo Stato e di favorire l'iniziativa economica privata, è l'estensione del modello "burocrazia zero" in tutta la penisola: estensione che lascia invero perplessi, abbisognando forse di una graduazione non solo territoriale, ma soprattutto temporale.

Pari dubbi reca l'azione legislativa volta alla dismissione dei beni dello Stato, seppur finalizzata all'encomiabile riduzione del deficit pubblico, ove affidata alla trattativa privata, modulo ormai recessivo e di difficile compatibilità comunitaria.

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