Separazione e divorzio
L'udienza presidenziale nei procedimenti contenziosi di separazione personale dei coniugi e di divorzio
Fabrizio Armando Moncalvo
SINTESI a) Provvedimenti presidenziali e principio della domanda Si ritiene che la possibilità di pronunziare anche ex officio i provvedimenti temporanei ed urgenti (artt. 708, 3° co., c.p.c., 4, 8° co., l. divorzio) riguardi soltanto i provvedimenti da adottarsi nell'interesse della prole, in considerazione del carattere prevalente dell'interesse dei figli. Nel caso, invece, dei provvedimenti d'indole patrimoniale, nei rapporti tra i coniugi, torna a prevalere il principio della domanda (art. 99 c.p.c.): ne deriva, che il Presidente, rispetto a tali determinazioni, non potrà prescindere dalla domanda di parte. Ciò premesso, una diversa conclusione dovrebbe valere, quanto meno, nei casi in cui il mantenimento del coniuge non autosufficiente venga a rivestire, nel caso concreto, una funzione alimentare, sussistendo lo stato di bisogno di quest'ultimo. b) Contenuto dei provvedimenti temporanei ed urgenti Gli artt. 708 c.p.c. e 4, l. divorzio, rimandano alla valutazione del giudice la determinazione circa i provvedimenti da adottare, nel caso concreto, in relazione all'interesse della prole, e, dei coniugi. Si tratta, con riferimento ad entrambi i procedimenti, di una disciplina «aperta», che lascia ampi margini di valutazione, non vincolando il potere del giudice entro schemi prestabiliti: in tal caso, l'interesse della prole e dei coniugi, unitamente ai requisiti legali della temporaneità ed urgenza, rappresentano l'unico parametro cui uniformare il concreto contenuto dei provvedimenti presidenziali. Il concetto di urgenza, in questo caso, deve, tuttavia, intendersi in senso affatto difforme rispetto all'analogo presupposto richiesto per l'adozione dei provvedimenti cautelari, secondo la disciplina generale (artt. 669 bis ss. c.p.c.): nel caso in esame, infatti, non è richiesto un periculum in mora, venendo invece in rilievo l'esigenza di regolare i rapporti tra i coniugi, e tra questi ultimi ed i loro figli, nella fase intercorrente tra l'udienza presidenziale, e la definizione del relativo giudizio. c) Contributo al mantenimento dei figli Contrariamente a quanto sostenuto da una parte della dottrina, la nuova disciplina di cui all'art. 155 c.c. (come modificato dalla l. n. 54/2006) non sostituisce, con riferimento allo specifico àmbito della crisi famigliare, la disciplina comune dettata dagli artt. 147 e 148 c.c., ma la presuppone e la integra. Ne deriva, che resta ferma l'omogenea applicazione della disciplina comune, anche nel caso della disgregazione della famiglia, che viene solo adattata con riferimento alle peculiarità della fattispecie. L'art. 155, 4° co., c.c. ribadisce il principio per cui entrambi i genitori devono contribuire proporzionalmente all'assolvimento degli obblighi di mantenimento, istruzione, educazione dei figli. Il criterio, ivi previsto, della contribuzione in misura proporzionale al «reddito», deve interpretarsi alla luce della disciplina generale sopra richiamata: il richiamo al reddito, rappresenta formula ellittica, che, tuttavia, rimanda (sia pure attraverso una discutibile tecnica legislativa) alle sostanze ed alle capacità di lavoro professionale e casalingo, di cui al citato art. 148 c.c. d) Rapporti tra il reclamo avverso i provvedimenti presidenziali e poteri di revoca/modifica attribuiti al giudice istruttore I due rimedi, astrattamente esperibili avverso l'ordinanza presidenziale, si pongono, tra loro, in un rapporto di concorso alternativo: in altri termini, il legislatore, appresta, alla parte interessata, due rimedi alternativi, avverso il medesimo provvedimento provvisorio, aventi caratteristiche differenti (pur investendo, entrambi, il giudice del gravame di un potere ampio di riesame delle questioni decise), e rivolte a giudici diversi (nell'un caso, il giudice superiore, nell'altro il giudice istruttore, chiamato a pronunziarsi sulla revoca, o, modifica del provvedimento impugnato). Si ritiene che, una volta operata la scelta per l'uno, o, per l'altro, risulti precluso il rimedio alternativo. e) Soluzione delle controversie e poteri sanzionatori del giudice L'art. 709 ter c.p.c. intende assegnare al giudice del procedimento un ruolo di controllo e d'intervento, in merito alle modalità attuative dei provvedimenti relativi alla prole ed all'esercizio della potestà parentale, che postula, tuttavia, l'impulso della parte. La ratio della nuova disciplina è intuitiva: si vuole garantire l'effettività dei provvedimenti relativi alla prole, munendo il giudice di specifici poteri sanzionatori, in chiave non tanto (o, non solo) compensativa dei pregiudizi arrecati dal comportamento del trasgressore, quanto, piuttosto, in funzione di coazione indiretta all'adempimento, attraverso misure punitive-compulsorie.