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Art. 67 l.fall.
Provvisoria esecutorietà della sentenza di revocatoria fallimentare - La provvisoria esecutorietà dei (soli) capi condannatori della sentenza revocatoria fallimentare
di Marcello Gaboardi
L'intervento dell'Autore trae spunto da una recente decisione della Cassazione che, in applicazione dei principi sanciti dalle Sezioni unite della stessa Corte (22 febbraio 2010, n. 4059), ha risolto la questione della provvisoria esecutorietà della sentenza revocatoria fallimentare, stabilendo che, ferma restando la subordinazione dell'efficacia del capo costitutivo della sentenza alla formazione del giudicato, è suscettibile di immediata esecuzione quello di condanna del terzo alla restituzione di quanto ricevuto dal soggetto poi fallito. E ciò, in quanto l'orientamento interpretativo accolto dalla Corte, da un lato, non tradisce l'impostazione tradizionale che, sulla base della stretta correlazione tra efficacia esecutiva e pronuncia di condanna, esclude l'ammissibilità di una provvisoria anticipazione degli effetti costitutivi della sentenza, e dall'altro lato, evidenzia come il nesso di dipendenza tra le statuizioni della sentenza revocatoria fallimentare non sia contraddistinto da un grado di intensità tale da impedire uno sfasamento temporale nel regime di produzione degli effetti della pronuncia.
Cassazione civile Sentenza, Sez. I, 29/07/2011, n. 16737 Proto PresidenteScaldaferri RelatoreGolia Pubblico Ministero Banca Popolare C.S. c. Fallimento D.S.V. S.r.l.
Tratto da: Il Fallimento N. 12/2011Argomento: zz1Ulteriori approfondimenti;