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Distribuzione di fondi d'investimento
Responsabilità per fatto altrui "di secondo grado": si allarga la legittimazione passiva alle pretese risarcitorie del risparmiatore danneggiato - IL COMMENTO
di Francesca Bartolini
Per la prima volta la Cassazione afferma che, in virtù dei principi contenuti negli artt. 1228 e 2049 c.c., del danno causato al risparmiatore da un agente della società di distribuzione di prodotti finanziari risponde non solo la società distributrice, ma anche la società di gestione sua mandante. La pronuncia si segnala per due ragioni: da un lato, introduce un'importante novità, segnando una tappa significativa verso l'allargamento della tutela del risparmiatore attraverso l'ampliamento dei legittimati passivi nelle azioni da questi promosse; dall'altro, conferma un andamento giurisprudenziale per cui la responsabilità per fatto altrui (degli ausiliari e dei preposti), risulta strumento utile al perseguimento di obiettivi di policy protettive. Nella pronuncia in commento, peraltro, l'A. rileva come alla significatività del principio enunciato non corrisponda un'argomentazione adeguatamente approfondita.