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IVA
Rilevanza IVA dei «voucher» solo al momento dell'utilizzazione
di Pierpaolo Maspes - Dottore commercialista - SCGT - Studio di Consulenza - Giuridico-Tributaria e Amèlie Mammone - Avvocato in Roma
Con la risoluzione n. 21/E del 2011, l'Agenzia delle entrate si sofferma sulla disciplina IVA dei « buoni acquisto» ovvero dei buoni che danno il diritto, quando consegnati a determinati esercenti, a ricevere dagli stessi beni e servizi per un controvalore pari a quello dei buoni stessi. In base a quanto precisato dalla risoluzione, operazioni rilevanti agli effetti dell' IVA vengono a concretizzarsi solo nel momento dell' utilizzazione del credito memorizzato in tali buoni per l'acquisto di un bene o di un servizio. L' emissione e le cessioni dei buoni, così come i rimborsi effettuati dall'emittente nei confronti dei soggetti che hanno accettato in pagamento gli stessi, costituiscono mere movimentazioni di carattere finanziario che non presentano rilevanza agli effetti dell'IVA per carenza del presupposto oggettivo.