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Imposta sulle successioni e donazioni - Riscossione
Successioni: non è personalmente obbligato il terzo acquirente di immobile gravato da ipoteca
Anni Giovanni
Note di riferimento
alla Cassazione, Sez. I, Sent. 22 febbraio 1999, n. 1484

Il Supremo Collegio è pervenuto a questa decisione a seguito di una controversia radicata da un soggetto proprietario di un immobile sul quale gravava il privilegio per l'imposta di successione dovuta dal suo dante causa e richiesta, per l'intero ammontare dovuto, all'acquirente. L'ipotesi è contemplata dall'art. 41, comma 1, del D.Lgs. n. 346/1990 e dall'art. 2772, c.c.
La Suprema Corte accoglie integralmente il motivo di gravame proposto, assumendo che la posizione del terzo acquirente di un immobile gravato dal privilegio previsto dalle richiamate norme è assimilabile a quella del terzo proprietario di un immobile oggetto di ipoteca: è, infatti, soggetto passivo dell'azione esecutiva radicata sul bene sul quale grava la garanzia, ma non è personalmente obbligato per l'imposta: la sua posizione è dunque ben diversa da quella del responsabile d'imposta di cui all'art. 64, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. La Corte di cassazione richiama, in proposito, diverse sue precedenti sentenze che si sono espresse negli stessi termini.
Il Supremo Collegio affronta, con questa sentenza, un tema che si può dire ormai pacificamente e univocamente deciso nei termini suddetti, anche se le decisioni relative risultano, singolarmente, emesse tutte con specifico esclusivo...
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