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Sul trattamento fiscale dell'assegno divorzile corrisposto una tantum - IL COMMENTO
di Adriana Salvati
1. La fattispecie in esame ed il contesto giurisprudenziale

Con la sentenza che si annota, la S.C. è tornata a pronunciarsi sul trattamento tributario dell'assegno di divorzio corrisposto in unica soluzione, adottando all'uopo una soluzione interpretativa contraria alla sua deducibilità.
Nel caso di specie, l'amministrazione aveva recuperato ad imposizione oneri deducibili costituiti dalla somma corrisposta
una tantum
, in sede di divorzio, dal contribuente all'ex coniuge; su tale provvedimento si pronunciava la Commissione tributaria di primo grado di Milano, affermando l'illegittimità dell'operato amministrativo e la spettanza della deduzione contestata alla stessa stregua degli assegni periodici di cui all'art. 10, lett. g), D.P.R. n. 597/73, stante la medesima natura e funzione degli assegni, a prescindere dalla modalità di erogazione, periodica o in unica soluzione. Tale sentenza veniva sostanzialmente confermata anche in appello dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia.
Avverso quest'ultima pronuncia, l'Amministrazione finanziaria ha proposto ricorso alla S.C., rilevando la violazione e falsa applicazione dell'art. 10, lett. g), D.P.R. n. 597/73, nonché dell'art. 5, L. n. 898/70, in base ai quali sarebbero deducibili solo quegli oneri periodici che incidono sul reddito annuo del contribuente, tra i...
Cassazione civile 22/11/2002, n. 16462 - Pres. Graziadei - Rel. Giuliani - P.M. Pivetti (conf.) - Min. finanze c. ChioditrattoTratto da: Famiglia e diritto N. 4/2003

Argomento: famiglia\divorzio\effetti\assegno divorzile\criteri di corresponsione;
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