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Negozi di destinazione
Vincoli ex art. 2645-ter: inquadramento civilistico e aspetti fiscali
di Riccardo Scuccimarra (Avvocato in Roma, Conciliatore accreditato presso la Camera di commercio di Verona)
L'art. 2645-ter cod. civ. consente la trascrizione di atti di destinazione aventi ad oggetto beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri, volti a vincolare tali beni - per un periodo non superiore a novant'anni o per la durata della vita della persona fisica beneficiaria - alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche. In particolare, ai sensi del secondo periodo dello stesso articolo, i beni conferiti nel patrimonio di destinazione e i loro frutti possono essere impiegati solo per la realizzazione del fine di destinazione e possono costituire oggetto di esecuzione, salvo quanto previsto dall'art. 2915, comma 1, cod. civ., solo per debiti contratti per tale scopo. Il vincolo può o meno inserirsi in una vicenda circolatoria del bene e, pertanto, ai fini di una corretta imposizione fiscale, si rende necessario verificare, volta per volta, gli effetti giuridici che la costituzione di un vincolo di destinazione produce.