Società di persone
Portata e limiti al potere di controllo dei soci non amministratori
Sarebbe "legittima" una clausola statutaria che, tanto con riferimento alle società di persone quanto con riferimento alle società a r.l., comprimesse in tutto e/o in parte il diritto di controllo da parte dei soci non amministratori? Tanto con riferimento alla disciplina delle società di persone (art. 2261 c.c.) quanto con riferimento alla disciplina delle società a r.l. (art. 2476 c.c.) dal tenore letterale delle relative disposizioni queste non potrebbero essere derogate in peius in virtù della funzione precipua che sta alla base del loro dettato: i.e. strumento di autotutela dei soci che non partecipano alla amministrazione della società. Il socio non amministratore nel cui esclusivo interesse il diritto di controllo è stabilito potrebbe rinunziare a detto diritto in tutto e/o in parte solo con il proprio consenso e non in virtù di una espressa clausola statutaria ad hoc.
di Massimo Gabelli
Società - Amministrazione - (27/01/2012)