FALLIMENTO
Accettazione della nomina a curatore da parte di persona fisica che abbia svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in S.p.A. (artt. 28, comma 1, lett. a, e 29, L.F.)
Nella comunicazione al G.D. di accettazione della carica di curatore fallimentare, un amministratore di società, dopo aver riportato il Tribunale adito, specificati i propri dati anagrafici e la ragione sociale della società, cita in premessa gli estremi della sentenza di fallimento e l’assenza di condizioni di incompatibilità previsti dall’art. 28 L.F., quindi dichiara di accettare l’incarico sotto la sua responsabilità.