La Formula - Descrizione
CONTRATTI
Accettazione di delega di pagamento (artt. 1269 e 1325 c.c.)
Nel rispetto degli artt. 1269 e 1325 c.c. davanti al notaio si costituiscono le parti e i testimoni per redigere l'atto pubblico di accettazione di delega. Nell'atto si attesta che il creditore dichiara di accettare la delega di pagamento del credito da lui vantato, come da specificata scrittura privata, fatta dal suo debitore al terzo, entrambi opportunamente identificati. L'atto è notificato, a mezzo dell'Ufficiale giudiziario, al debitore e al delegato. Il notaio legge l'atto così redatto alle parti e ai testimoni che, per accettazione, lo sottoscrivono.
CONTRATTI\Contratti in generale\Accettazione di delega di pagamento
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