FAMIGLIA
Accettazione di donazione (CC art. 782, comma 2)
L’accettazione di donazione, fatta per atto pubblico, riportati i dati del notaio, dei testimoni, del soggetto che deve accettare la donazione, attesta che il predetto soggetto dichiara di accettare, come accetta, la donazione a di lui favore effettuata da un dato soggetto mediante atto notarile, precisandone gli estremi, avente ad oggetto un dato bene, con tutti i patti e condizioni inerenti e nell'atto stesso espressi dei quali il comparente dichiara di aver piena conoscenza; che tale accettazione sarà ai sensi di legge notificata al donante e che agli effetti della registrazione il donatario conferma le dichiarazioni già contenute nell'atto di donazione. Segue l’attestazione da parte del notaio di avere ricevuto tale atto che si pubblica con lettura datane dal notaio, alla presenza dei testi, ai comparenti che lo dichiarano conforme alla loro volontà e che con il notaio ed i testi lo sottoscrivono; luogo, data e firme.