FAMIGLIA
Accettazione di donazione da parte di legale rappresentante di persona giuridica(CC art. 782, comma 2; L. 22/6/2000, n. 192)
L’accettazione di donazione da parte del legale rappresentante della fondazione donataria, fatta per atto pubblico, riportati i dati del notaio, dei testimoni, del Presidente del Consiglio di Amministrazione della predetta fondazione, attesta che il predetto soggetto dichiara di accettare la donazione a favore della fondazione effettuata da un dato soggetto mediante atto notarile, precisandone gli estremi, avente ad oggetto un dato bene, con i patti e condizioni ivi espressi, che il comparente, nella suddetta qualità, dichiara di conoscere; che tale accettazione sarà ai sensi di legge notificata al donante e che agli effetti della registrazione il donatario conferma le dichiarazioni contenute nella donazione. Segue l’attestazione da parte del notaio di avere ricevuto tale atto che si pubblica con lettura datane dal notaio, alla presenza dei testi, ai comparenti che lo dichiarano conforme alla loro volontà e che con il notaio ed i testi lo sottoscrivono; luogo, data e firme.