La Formula - Descrizione
PROCESSO PENALE
Accompagnamento coattivo (CPP art. 376)
L'atto, emesso dal Procuratore della Repubblica, dispone ex art. 376 c.p.p. l'accompagnamento coattivo per la persona citata nel procedimento penale specificato, non comparsa in udienza senza addurre un legittimo impedimento. Letta l'autorizzazione del Giudice per le Indagini Preliminari, e visti gli artt. 132, 133 e 377 c.p.p., il procuratore convoca presso di sé l'indagato per il giorno indicato, avvertendolo che sarà accompagnato coattivamente dalla Polizia Giudiziaria in caso di rifiuto.
PROCESSO PENALE\Indagini preliminari e udienza preliminare\Attività del Pubblico Ministero\Accompagnamento coattivo
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