La Formula - Descrizione
FALLIMENTO
Istanza di liquidazione del compenso (R.D. 16/3/1942, n. 267, art. 182)
L’istanza di liquidazione del compenso (uso bollo), recante il Tribunale adito, il num. del concordato ed il G.D., è proposta dal Liquidatore Giudiziale. Quest’ultimo, premettendo l’ammontare dell’attivo recuperato, a seguito delle attività effettuate e del passivo, precisando altresì quali spese sono state affrontate, chiede al Tribunale adito di liquidargli il compenso per l’opera prestata, oltre IVA, Cassa di Previdenza, rimborso forfetario, per la cui determinazione si rimette al giudizio dell’Autorità adita. Segue data e firma del Liquidatore.
FALLIMENTO\Procedure concorsuali diverse (vecchio rito)\Concordato preventivo\Omologazione del concordato\Cessione dei beni\Istanza di liquidazione del compenso
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