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PUO' L'ESECUTORE TESTAMENTARIO RICEVERE POTERI DI CAMBIARE LA VOLONTA' DEL DE CUIUS? - IL COMMENTO
di Marco Porcari
I TERMINI DEL PROBLEMA
La sentenza in esame offre lo spunto per l'approfondimento di alcuni problemi di singolare interesse, circa i limiti e la discrezionalità richiesta per l'esercizio dell'attività di esecutore testamentario.
In primo luogo, ci si chiede se sia valida una clausola testamentaria del seguente tenore: lascio libera mia cognata, quale usufruttuaria del patrimonio immobiliare ed esecutrice testamentaria «di cambiare qualche cosa» delle precedenti disposizioni del testamento, ove le fosse parso opportuno.
In secondo luogo, sorge il dubbio se sia consentito o meno all'esecutore testamentario esercitare il suo ufficio e cioè «curare l'esatta esecuzione delle volontà del testatore» (cfr. art. 703, primo comma, c.c.) mediante un atto mortis causa
.
Infine, qualora si dia una risposta positiva al primo quesito, ci si deve chiedere quale sia il criterio discretivo tra una disposizione propria del testatore in quanto tale e una disposizione che costituisce l'espletamento dell'attività di esecutore testamentario, potendo entrambe avere il medesimo oggetto, qualora l'esecutore - come del resto si verifica nel caso contemplato dalla sentenza annotata - sia erede o legatario (cfr. art. 701, secondo comma, c.c.) ed abbia disposto di beni ricevuti a titolo successorio. In altre parole ci si chiede se...